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  • Approvato dal Governo l’ordine del giorno sulla tassazione IRPEF delle Pensioni di Guerra a titolo di reversibilità. Un atto che impegna il Governo ad agire tempestivamente perché in Senato la norma sia abrogata definitivamente dalla Legge di Stabilità risolvendo questa detestabile sperequazione.

Approvato dal Governo l’ordine del giorno sulla tassazione IRPEF delle Pensioni di Guerra a titolo di reversibilità. Un atto che impegna il Governo ad agire tempestivamente perché in Senato la norma sia abrogata definitivamente dalla Legge di Stabilità risolvendo questa detestabile sperequazione.

24/11/2012
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  • Primo Piano
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La Camera,
premesso che:  
il comma 13 dell’articolo 3 (comma 17 dell’articolo 12 del testo iniziale) del disegno di legge di stabilità prevede l’abrogazione dell’esenzione IRPEF per le pensioni di guerra, per i soggetti titolari di reddito complessivo superiore ai 15.000 euro;
l’iniziativa risultava in evidente contraddizione con il principio del risarcimento del danno alla incolumità psicofisica delle persone colpite da qualsiasi tipologia di eventi, che è escluso da tassazione ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986, nonché specificamente dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 915/1978, Testo Unico sulle pensioni di guerra;
le pensioni di guerra hanno natura risarcitoria e non di reddito e ciò per espressa presa di posizione da parte della stessa Corte Costituzionale 375 del 1989) e conseguentemente non sono mai state sottoposte a (sentenza n. tassazione nella storia del nostro Paese; 
durante l’esame nella Commissione bilancio con un emendamento dei Relatori sono state escluse dalla tassazione IRPEF le pensioni dirette, lasciando quindi solo alle pensioni a titolo di reversibilità superiori ai 15.000 euro l’abrogazione dell’esenzione dall’IRPEF; 
la pensione di reversibilità, prevista peraltro in favore di una più ristretta categoria di soggetti nell’ambito della famiglia dell’invalido titolare di pensione di guerra diretta, deceduto per causa diversa da quella che ha dato luogo all’invalidità, è un beneficio derivato che, come la Corte 186 del 1985, risponde ad Costituzionale ha precisato con la sentenza n. esigenze di ordine naturale ed etico;
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