Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. ll presente decreto, con la denominazione di «codice dell’ordinamento militare», e le altre
disposizioni da esso espressamente richiamate, disciplinano l’organizzazione, le funzioni e
l’attività della difesa e sicurezza militare e delle Forze armate. Ai fini del presente decreto per
«codice» si intende il codice di cui al presente comma.
– Codice aggiornato con DLgs 24 febbraio 2012 –