Marghera (VE), li 26 luglio 2012
Sentenza innovativa del Consiglio di Stato sulla decorrenza degli assegni vitalizi per le vittime degli attentati terroristici all’estero. La quarta sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con sentenza del 4 luglio 2012 N. 03926/2012REG.PROV.COLL. ha finalmente chiarito la decorrenza degli assegni vitalizi per le vittime di attentati terroristici all’estero. L’art. 2, comma 106 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) ha riconosciuto i benefici economici degli assegni vitalizi spettanti alle vittime del terrorismo, anche per gli eventi terroristici verificatisi all’estero a decorrere dal 1° gennaio1961, in cui sono rimasti coinvolti cittadini italiani residenti in Italia al momento dell’evento. Sino ad oggi il Ministero della Difesa aveva riconosciuto tali benefici soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2008, vale a dire dall’entrata in vigore della citata legge n. 244/07, che ne ha esteso l’erogazione anche alle vittime suindicate. Tuttavia, grazie a questa sentenza, l’Alto Consesso, dando la giusta interpretazione alla norma, ha sancito che gli assegni vitalizi, speciali e non, dovranno essere corrisposti dalla data di entrata in vigore delle leggi che li hanno introdotti a livello ordinamentale: vale a dire, rispettivamente: – l’11 dicembre 1998 per l’assegno vitalizio da € 258,23 (implementato ad € 500,00 dal 1° gennaio 2004 per effetto della legge n. 350/03), data di entrata in vigore della legge 23 novembre 1998, n. 407; – il 26 agosto 2004 per lo speciale assegno vitalizio da € 1.033,00, data di entrata in vigore della legge 3 agosto 2004, n. 206. Nel qual caso la delibazione divenisse irrevocabile, giacché non utilmente impugnata, alle parti vincitrici verranno corrisposti i relativi arretrati.