I cittadini che hanno ottenuto un provvedimento di riconoscimento di “vittime del dovere” (ai sensi dei commi 563 e 564 dell’art 1 della L. 23 dicembre 2005, n. 266), possono presentare richiesta di esenzione dagli obblighi tributari (art. 1, comma 3, della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 – quali ad esempio il versamento della tassa auto e dell’addizionale regionale IRPEF e IRAP).
L’esenzione dagli obblighi tributari è riconosciuta per l’anno d’imposta in corso alla data di adozione del provvedimento di riconoscimento di vittima del dovere, verificatosi a decorrere dall’anno 2018.
L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno di imposta successivo all’anno di adozione del provvedimento di riconoscimento di vittima del dovere.
La domanda per l’esenzione dagli obblighi tributari regionali deve essere inviata all’Unità Organizzativa Tutela delle Entrate Tributarie Regionali all’indirizzo e-mail presidenza@pec.regione.lombardia.it.
Per approfondimenti sugli aiuti alle vittime del dovere e ai loro familiari previsti da Regione Lombardia è possibile consultare questa pagina
In allegato il Regolamento regionale n. 1 del 5 febbraio 2025 – Modifiche al regolamento regionale 25 gennaio 2019, n. 1 «Regolamento recante misure di sostegno a favore delle vittime del dovere, in attuazione dell’articolo 2 ter della legge regionale 3 maggio 2004, n. 10 – e i relativi documenti nonché il modello di domanda per la richiesta di esenzione.
Regolamento Regionale 25 gennaio 2019, n. 1
Decreto n. 2402 del 24 febbraio 2025
Domanda di esenzione dagli oneri tributi regionali